Convertito in Legge il Decreto Sostegni DL 41/2021 - Legge 69/2021 - INDENNITA' LAVORATORI SPORTIVI Art. 10 commi da 10 a 15

È confermato il riconoscimento di un’indennità a favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il CONI, il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le Federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal CONI e dal CIP, le società e associazioni sportive dilettantistiche, di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), TUIR, che hanno cessato / ridotto / sospeso la propria attività.

L’indennità:

O spetta nella misura di:

– € 3.600 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore a € 10.000;

– € 2.400 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra € 4.000 e € 10.000,

– € 1.200 ai soggetti che nel 2019 hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore a € 4.000;

O non concorre alla formazione del reddito;

O non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro (autonomo, dipendente, da pensione e assegni equiparati, con esclusione dell’assegno di invalidità) / reddito di cittadinanza / reddito di emergenza e delle indennità di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44, DL n. 18/2020;

O è erogata da Sport e Salute spa, nel limite dei fondi stanziati (€ 350 milioni per il 2021).

Ai fini dell’erogazione dell’indennità si considerano cessati a causa dell’emergenza COVID-19 anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 30.12.2020 e non rinnovati.