DL del 22 aprile 2021: nuove disposizioni per Attività Sportive in zona gialla, arancione e rossa

Il decreto-legge 22 aprile 2021, n.52 ha previsto nuove disposizioni in materia di svolgimento di attività sportive, spostamenti e di servizi di ristorazione, distinguendo tra zona gialla, arancione e rossa.

Zona Gialla

Attività Sportive

Dal 26 aprile 2021 è consentito lo svolgimento all’aperto di qualsiasi attività sportiva, anche di squadra e di contatto, fermo restando il divieto di utilizzo degli spogliatoi;

Dal 15 maggio 2021 sono consentite le attività di piscine all’aperto;

Dal 1 giugno 2021 sono consentite le attività di palestre;

Dal 1 giugno 2021 è consentita la presenza di pubblico in occasione di manifestazioni sportive, individuali e di squadra, aventi valore agonistico, riconosciuti di preminente interesse nazionale dal CONI e dal CIP e organizzati dalle FSN, DSA, EPS.

Il numero di spettatori ammessi è pari al 25% della capienza massima autorizzata e comunque non superiore a mille unità per impianti all’aperto e 500 unità per impianti al chiuso.

Lo svolgimento delle suddette attività dovranno essere svolte in conformità alle linee guida fissate dal Dipartimento dello Sport sulla base delle indicazioni del comitato Tecnico Scientifico, sentita la FMSI.

Spostamenti

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021 gli spostamenti tra comuni, provincie e regioni in area gialla è liberamente consentito.

 

Zona Rossa e Arancione

Attività Sportive

Limitazioni invariate (in attesa di ulteriori aggiornamenti)

Spostamenti

Gli spostamenti all’interno delle aree rosse e arancioni, oltre che per comprovate esigenze lavorative, di salute o di necessità (tra le quali rientrano la partecipazione a competizioni sportive o a sessioni di allenamento degli atleti per le manifestazioni riconosciute di interesse nazionale e pubblicate sul sito del Coni e del CIP) sono consentiti anche a coloro muniti delle certificazioni verdi covid-19.

Certificazioni COVID-19:

  • Certificazione comprovante l’avvenuta vaccinazione – Validità 6 mesi
  • Certificazione di avvenuta guarigione, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto – validità 6 mesi;
  • Effettuazione test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus – Validità 48 ore.

Disposizioni per le associazioni e società sportive affiliate

In base al nuovo decreto legge del 22 aprile scorso le associazioni e società sportive affiliate alla federazione e situate nelle regioni contrassegnate dal colore giallo, potranno riprendere regolarmente la propria attività sportiva a decorrere dal 1 giugno 2021, fermo restando il divieto di ingresso del pubblico.

Dalla prima lettura della norma e in attesa delle disposizioni che dovranno essere emanate dal Dipartimento dello Sport, si conferma l’obbligo di attenersi alle disposizioni del protocollo sanitario emanato dalla Federazione.

Gli spostamenti degli atleti è liberamente consentito nelle aree gialle, mentre nelle aree rosse e arancioni permane l’obbligo di dimostrare la motivazione attraverso l’autocertificazione.

Gli spostamenti, nelle aree rosse e arancioni, sono altresì liberamente consentiti ai soggetti che siano in possesso delle certificazioni verdi sopra indicate.

Regioni Gialle

 

Attività Sportiva

 

Spostamenti

Dal 26 Aprile 2021

Limitata ai soli atleti agonisti per allenamento manifestazioni di interesse nazionale

 

Liberamente consentiti tra aree gialle

Dal 26 aprile al 15 giugno 2021

   

Liberamente consentiti tra aree gialle

Dal 1 giugno 2021

Attività sportiva liberamente consentita anche a tutti i tesserati

 

Liberamente consentiti tra aree gialle

 

Regioni Rosse e Arancioni

 

Attività Sportiva

 

Spostamenti

Dal 26 Aprile 2021

Disposizioni invariate attività limitata ai soli atleti agonisti per allenamento manifestazioni di interesse nazionale

 

Obbligo di autocertificazione comprovante la partecipazione a manifestazioni di interesse nazionale o allenamento.

Per coloro che sono in possesso di certificato verde non necessaria autocertificazione