In questi giorni l’interesse verso la riforma è caratterizzato quasi esclusivamente dalle nuove disposizioni sul LAVORO SPORTIVO che, dal 1º luglio 2023, hanno abolito i vecchi “redditi diversi” con i quali ASD e SSD erano solite compensare o addirittura retribuire le più svariate collaborazioni.
👉 Dal 1º luglio 2023, infatti, tutti i compensi sportivi di soggetti ben identificati nell’ambito dell’ordinamento sportivo, vengono ricondotti nell’ambito del reddito da lavoro dipendente o autonomo, anche nella forma di Cococo, con particolari agevolazioni previdenziali e fiscali nell’ambito del settore dilettantistico. Una sintetica panoramica è stata fornita in altro mio post.
Ma la riforma tocca anche aspetti 👉 costitutivi e 👉 statutari.
Questi ultimi, così come già avvenuto con la riforma del terzo settore per coloro che volevano entrare nel RUNTS, dovranno essere 🔵 adeguati 🔵 a quanto previsto dal decreto legislativo 36/2021 se vorranno continuare ad essere inscritti nel RAS (registro delle attività sportive dilettantistiche).
E l’adeguamento statutario dovrà avvenire entro🔺il 31/12/2023🔺anche per gli enti soggetti alla trasmigrazione dal registro CONI al RAS.
Non farlo costerà caro perché le ASD e SSD reticenti ❌ perderanno l’iscrizione ❌ e di conseguenza tutte le specifiche agevolazioni disposte nei loro confronti dall’ordinamento sportivo.
Ma cosa bisognerà adeguare negli statuti già esistenti?
Ecco, in breve, i punti salienti:
➡️ oggetto sociale -art 7 DLgs 36/21 - tra i diversi elementi dovrà riportare lo specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva dilettantistica.
Unica eccezione è per gli ETS sportivi dilettantistici
➡️ l’esercizio di attività secondarie e strumentali - art 9 DLgs 36/21 - diverse da quelle principali, dovrà essere esplicitamente previsto in statuto.
Diversamente non potranno essere svolte.
Tra queste sono contemplate le sponsorizzazioni, quelle pubblicitarie, la cessione di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti, la gestione di impianti e strutture sportive. Sul punto si attende un decreto che fissa limiti e criteri (un po’ come quello previsto per gli ETS)
➡️ assenza fine di lucro - art 8 DLgs 36/21 - ASD e SSD destinano eventuali utili ed avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, divieto di distribuzione anche indiretta e rinvio alle norme del terzo settore (DLgs 112/2017)
➡️ incompatibilità - art 11 DLgs 36/21 - gli amministratori delle ASD e SSD non potranno ricoprire “qualsiasi carica” in altre societa' o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima FSN, DSA, EPS riconosciuti dal CONI.
Qui di seguito alleghiamo:
pdf Modulo Autocertificazione Lavoratori Sportivi (editabile) (768 KB)
document Bozza Lettera d'incarico lavoratore cococo Sportivo (44 KB)